Shoppers biodegradabili

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Shoppers biodegradabili

Il divieto alla commercializzazione dei sacchetti per la spesa monouso in plastica è in vigore dal 2012 ma, solo con la pubblicazione della Legge n. 116 dell’11 agosto 2014, è stato sbloccato il sistema sanzionatorio. E molti hanno così “scoperto” di essere a rischio di una sanzione che in alcuni casi può arrivare fino a 100mila euro.

Shoppers biodegradabili, normative e sanzioni

Come si può leggere nel sito della camera dei deputati, a partire dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 116/2014, di conversione del D.L. 91), all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall’art. 2, comma 4, del D.L. 2/2012,per la commercializzazione:

  • di sacchi per l’asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri  non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo “Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”);
  • nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013 (dal divieto di commercializzazione, secondo quanto stabilito da tale decreto, sono esclusi i sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri).

La misura della sanzione può variare da 2.500 euro a 25.000 euro e può essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Il via libera da parte dell’Unione europea è di fatto stato sancito dall’emanazione della direttiva UE che contiene una serie di modifiche alla direttiva 94/62/CE (c.d. direttiva imballaggi) finalizzate alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. In particolare l’art. 1 della direttiva ha inserito il paragrafo 1-bis nel testo dell’art. 4 della direttiva imballaggi, che consente agli Stati membri di adottare “le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l’introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all’articolo 18, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie”.

Nel more del recepimento della direttiva 2015/720/UE, l’art. 23, comma 1, lettera a), n. 2), della L. 115/2015, che contiene una norma finalizzata a garantire l’immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del cd. Codice dell’ambiente e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3-bis dell’articolo 217 del D.lgs. 152/2006), ha specificato che sono fatte salve le ipotesi di deroga previste dalla medesima direttiva imballaggi o da altre disposizioni dell’ordinamento europeo.

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